SUAP: disponibile il modulo di autocertificazione per gli sportelli unici

L'articolo 4 comma 10 del DPR 160/2010 ha fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento il termine entro il quale i Comuni attestano,secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.

Codice del processo amministrativo: primi profili di incostituzionalità

Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 800, il TAR Campania, Napoli, sezione I, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e l’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo.

In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.

L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.

Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.

Distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968: valgono anche per le luci, non solo per le finestre

Con sentenza breve  n. 4374 depositata il 2 dicembre 2010, il TAR Piemonte, sezione prima, ha statuito che la disposizione contenuta nelle NTA del Comune di Almese (Torino), nella parte in cui prescrive che “non s’intenderanno come pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci (art. 901 c.c.)”, è illegittima per violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M 02.04.1968 n. 1444, il quale, correttamente interpretato nei termini esposti in sentenza, non consente di escludere dal concetto di “pareti finestrate” le ipotesi in cui nella parere siano presenti esclusivamente “luci”.

La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.

La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.

VAS: la Regione Lombardia interviene per la sesta volta

Il 10 novembre 2010 la Giunta della Regione Lombardia, con atto n. 9/761, ha licenziato l'ennesima (la sesta) deliberazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, originata con riferimento al "recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. La delibera della GRL é stata pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del 25 novembre 2010.

Permesso di costruire e regime delle distanze: il Consiglio di Stato consolida il proprio orientamento

Con sentenza 2 novembre 2010, n. 7731, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha ribadito la propria posizione circa l'applicazione del d.m. 1444/1968 (articolo 9) in materia di distanze, ulteriormente pronunciandosi anche in materia di altezze ex D.M. e di sottotetti.

L'elemento fattuale a fondamento della decisione dei giudici di Palazzo Spada era quello di un muro di contenimento dell'altezza di un metro e mezzo circa e della lunghezza di circa trenta metri, rispetto al piano di campagna, del quale si contestava la mancata considerazione ai fini delle distanze di un edificio confinante. Riconosciuta la natura di costruzione al muro in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato il motivo di appello con il quale si lamentava "la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e in ogni caso la violazione del limite delle distanze, perché l’assentimento sarebbe inferiore ai previsti metri dieci, calcolandolo dalle pareti finestrate di entrambi gli edifici". Fermo il principio generale, la decisione puntualizza che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. n. 1444 del 1968, va calcolata:
  • con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
  • a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
  • avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione.

Piano Casa: il ^volume esistente^ é quello fisicamente riscontrabile, non quello assentibile secondo lo strumento urbanistico

Con sentenza n. 1840 depositata il 14 giugno 2010 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, ha fissato il principio secondo cui con l'espressione “volume esistente” contenuta nella legge regione Lombardia 16 luglio 2009 n. 13 (cd. Piano Casa) non può che intendersi il volume fisicamente riscontrabile al momento della presentazione della d.i.a. (cd. volumetria di piano), e non la volumetria massima realizzabile in base all’indice di edificabilità fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico. Un'interpretazione estensiva della norma regionale nel senso invocato dallo stesso Comune interessato (Segrate) in una sua circolare interpretativa, non soltanto, afferma il TAR, sarebbe in contrasto col tenore letterale della norma, e dunque col criterio cardine di ogni operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame, che non intende in nulla sovrapporsi d’autorità al pianificatore comunale "attribuendo indiscriminatamente volumetrie ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici locali".

La sentenza n. 1840/2010 del TAR Lombardia é disponibile sul sito del TAR all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001220/Provvedimenti/201001840_20.XML
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