NTA del PRUG: sono illegittime quando incomprensibili

Con sentenza n. 2661 del 28 giugno 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia ha censurato le NTA del PRUG del Comune di Brunate là dova, all'articolo 35, dispongono che per la zona “G -Rispetto” "Tali aree possono essere soggette coattivamente a piantumazione". La norma tecnica impugnata, afferma il TAR, non si sottrae alle censure per perplessità e difetto di motivazione contenute in ricorso, non apparendo infatti chiaro "se per le zone di rispetto sussista un vero e proprio obbligo o una semplice facoltà (od opportunità, a voler seguire il non chiaro linguaggio del Comune), e – nella prima ipotesi – in base a quale specifica norma, o principio generale, possa imporsi ai privati l’obbligo di un facere, come quello di collocare piante nella zona di rispetto".
La massima riportata nel Foro Amministrativo - TAR n. 6/2010 ben sintetizza i termini della rilevanza giuridica di difficoltà espositive della norma:
E' illegittima una disposizione delle NTA del PRG che, per l'oscurità e la scarsa intelligibilità della sua formulazione, rende estremamente difficoltoso, per l'interprete, comprendere gli esatti limiti all'attività edilizia in esso contenuti.
Si tratta di un passo significativo verso l'implementazione definitiva del passaggio da una amministrazione di procedure a una di risultati (Cerulli Irelli), a suo tempo auspicata in tema di coinvolgimento del pubblico nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile (v., in tema di VAS, "Processi di trasformazione territoriale e forme di partecipazione digitale" su www.webimpossibile.net).

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