Il deposito dei documenti in via informatica nel Codice del processo amministrativo

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo dispone, all'articolo 136, secondo comma, che i difensori costituiti
forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.


La disposizione ha creato più di una discussione tra i professionisti, anche alla luce della posizione assunta da talune segreterie, che pare abbiano dichiarato irricevibili le memorie quando non accompagnate dalla copia su supporto informatico. Sul sito della Camera Amministrativa di Como è disponibile una breve riflessione sulla reale portata della disposizione, anche alla luce dello standard delle tecnologie disponibili, che il legislatore mostra di voler ignorare o comunque sottovaluta.

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