La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005

Con legge di interpretazione autentica la Regione Lombardia ha contraddetto la lettura che il TAR Lombardia ha dato della nozione di ristrutturazione edilizia secondo la l.r. 12/2001. L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7) dispone che:
1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.
 La perentorietà della norma suggerisce diverse letture. La prima, e più ovvia, é che il legislatore lombardo ha inteso ribadire la non sindacabilità della propria sfera legislativa, leggendo i rilievi dei giudici amministrativi come una indebita intromissione di un potere dello Stato. La seconda é che la Regione non ha tratto alcun insegnamento non solo dalla consolidata giurisprudenza civilistica e amministrativa in materia di distanze, ma anche - e soprattutto - da quanto avvenuto in tema di sottotetti ante l.r. 12/2005. Su questo e altro le riflessioni nell'articolo disponibile all'indirizzo:
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