VAS e PGT: per il TAR Lombardia, se la prima é illegittima, lo é anche il secondo.

Con sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, estensore Zucchini, fissa alcuni, primissimi, principi in tema di VAS ma, soprattutto, di rapporto tra VAS e PGT, affermando anzitutto l'inderogabilità del principio della separazione fra le differenti autorità di VAS, quella procedente e quella competente. Individuare nell'autorità competente soggetti collocati all'interno dell'A.C., se pure in applicazione delle indicazioni regionali in materia (D.G.R. VIII/6420/2007) costituisce violazione di tale principio, con conseguente annullamento non solo – seppure in parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche delle deliberazioni consiliari recanti approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della procedura di VAS.

D.L. 40/2010: nasce la semi-dia?

Nella seduta del 6 maggio 2010 la Camera ha votato la fiducia sull’approvazione del maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che, tra le altre cose, liberalizza alcuni interventi edilizi. Sono confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive, note come emendamento Ventucci. Eliminata la previsione “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, il legislatore ha esteso d'imperio la nuova procedura dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 anche alle regioni che avessero già provveduto sul punto disponendo il ricorso alla d.i.a. (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia). La nuova formulazione, più ampia e strutturata della previsione originaria d.l. 40/2010, introduce di fatto una nuova figura procedimentale per gli interventi elencati nel comma 2, sottoposti a ^comunicazione^, da trasmettersi anche per via telematica all'A.C. prima dell'avvio dei lavori.

Risparmio energetico: derogate anche le distanze dai confini.

Nel testo originario il D.Lgs. 115/2008, in tema di risparmio energetico, escludeva dal calcolo delle distanze minime tra edifici e dalle strade i maggiori spessori di muratura esterna necessari a ottenere una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza (art.11, c. II, D.Lgs. 115/2008): la normativa non conteneva nessun accenno alle distanze dal confine, che come tali non erano quindi derogate, salvo accordi tra le parti e sempre ammesso che la normativa urbanistica lo ammettesse. L'esito paradossale era infatti quello secondo cui le ammministrazioni locali erano in condizione di assentire interventi in deroga alle previsioni del d.m. 1444 ma non a quelle locali in tema di distanze dai confini. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 56, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 aprile 2010 n. 92, pone rimedio alla problematica, così modificando, all'articolo 5, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008:
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