Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR.

Aveva fatto scalpore la sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia: la ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata "ristrutturazione", deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente" (in termini: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 5268, T.A.R. Brescia, 13 maggio 2008, n. 504).

DIA: il TAR Lombardia aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato sull'impugnabilità.

Con sentenza breve n. 4886 del 23 ottobre 2009 la sezione seconda del TAR Lombardia, estensore Cattaneo, aderisce (finalmente) all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 717/2009 della sezione quarta del Consiglio di Stato in punto impugnabilità delle denunce di inizio attività tramite azione dichiarativa. Pur riconoscendo che la d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, il TAR Lombardia dichiara di condividere la principale delle obiezioni volte alla tesi della non impugnabilità, ossia della irragionevole - ed incostituzionale - disparità di trattamento tra il terzo che si assuma leso da un permesso di costruire rispetto ad uno leso da una d.i.a..
L'alternativa che costringe il terzo - una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza che la P.A. sia intervenuta - a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti di « autotutela » previsti, attivando, in caso di inerzia, il rimedio di cui all'art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, limita fortemente gli ambiti di tutela.
Ciò premesso, in accordo con il principio statuito nella decisione del Consiglio di Stato, nulla é innovato in ordine al termine per l'impugnativa:
L'azione di accertamento è da ritenersi sottoposta al generale termine di decadenza di sessanta giorni previsto per l'azione di annullamento, pena una illogica diversificazione degli strumenti di tutela di cui dispongono i terzi, a seconda che siano lesi da un permesso di costruire o da una dichiarazione di inizio attività.
La decisione n. 4886/2009 del TAR Lombardia è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/tar_milano_4886_2009.pdf.
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