Niente DIA per gli impianti solari complanari ai tetti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 154 del 3 luglio 2008 il d.lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Tra le misure di questo decreto va segnalato il comma 3 dell’articolo 11, a norma del quale:
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
La disposizione trova applicazione "fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti". Ricordiamo che la giurisprudenza riteneva esistente una disciplina differenziata, a seconda che detti impianti fossero in un rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), piuttosto che di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come appunto nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).

Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risultava applicabile la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denunzia di inizio attività, mentre i secondi andavano soggetti a permesso di costruire (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323).

Ricordiamo che in Regione Lombardia, la l.r. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), stabilisce all'articolo 4 che
I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici (comma 5).
Risorse: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
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