Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Beni paesaggistici: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008 , con la quale ha dettato i criteri cui gli enti locali, titolari delle funzioni di cui all'articolo 80 della l.r. 12/2005,
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".
Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

In buona sostanza:
  • il legislatore nazionale ha rimesso alle regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 148 d.lgs. 42/2004);
  • nel far questo questo, il legislatore nazionale si è limitato a porre come condizione ^sostanziale^ che le commissioni siano composte da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • in un sussulto di dignità il legislatore nazionale ha da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 la data entro la quale le regioni sono tenute a verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice, pena la decadenza dei poteri di subdelega in capo agli enti in questione;
  • la regione Lombardia ha ritenuto che i requisiti in questione siano soddisfatti con la costituzione delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005, intervendo in modo assai blando nei criteri di composizione delle stesse.
Mentre nei ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici^ (par. 5.5) si affermava a chiare lettere che "la legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali" e che "sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc.", la delibera 67977 impone:
  • per il presidente della Commissione: laurea, abilitazione all'esercizio della professione e ^qualificata esperienza^ nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
  • per i componenti della Commissione: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore "in una materia attinente" (il listato è nostro)
    • l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
    • la progettazione edilizia ed urbanistica,
    • la tutela dei beni architettonici e culturali,
    • le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali".
Il che a dire, interpretando letteralmente:
  • che per il Presidente la laurea può anche essere slegata da materie attinenti la tutela e la valorizzazione del territorio;
  • che per i componenti non è necessaria l'abilitazione alla professione, quando laureati, mentre per i diplomati il titolo di studio può essere connesso anche a una sola delle materie elencate;
  • nessun criterio relativo alla composizione della commissione nel complesso è indicato (la commissione potrebbe, ad esempio, essere composta solo da agronomi).
Se si voleva elevare il livello di professionalità e competenza delle Commissioni per il paesaggio non sembra, con tutto il rispetto, che il metodo scelto sia quello corretto. E soprattutto non sembra che la sostituzione degli odierni esperti con le Commissioni in questione corrisponda, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale:
  • alla condizione posta dal legislatore nazionale in ordine alla composizione da parte di "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • all'obbligo di verifica della sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146.
Risorse: D.G.R. 6.8.2008, n. 7977 (PDF)

Il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle modifiche ex d.lgs. 63/08 e l. 129/08

Il d.lgs 63 del 2008 e la legge 129 del 2008 hanno apportato importanti modifiche al modulo procedimentale del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In vista dell'incontro dell'11 settembre 2008, viene tracciato un primo quadro delle novità.

L 129/2008

L 129/2008

Accortosi delle problematiche legate al vuoto normativo prodotto dalla recente riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio, il legislatore ne ha riscritto l'articolo 159 in sede di Legge 2 agosto 2008, n. 129, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini".

Il testo completo:
Art. 4-quinquies.
Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza».
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