Il diritto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel Codice dell'amministrazione digitale

Il Codice dell'amministrazione digitale proclama a chiare lettere il diritto dei cittadini e delle imprese di rapportarsi con le pubbliche amministrazioni utilizzando le nuove tecnologie (articolo 3). Un'analisi appena più che superficiale del disposto legislativo rivela che le aspettative generate dal Codice sono mal poste: di tutto si tratta, infatti, fuorché di un diritto.

Il diritto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel Codice dell'amministrazione digitale
webimpossibile.net | 15 dicembre 2008 | di Lorenzo Spallino
http://www.webimpossibile.net/08/15.12.08.htm

Niente DIA per gli impianti solari complanari ai tetti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 154 del 3 luglio 2008 il d.lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Tra le misure di questo decreto va segnalato il comma 3 dell’articolo 11, a norma del quale:
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
La disposizione trova applicazione "fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti". Ricordiamo che la giurisprudenza riteneva esistente una disciplina differenziata, a seconda che detti impianti fossero in un rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), piuttosto che di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come appunto nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).

Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risultava applicabile la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denunzia di inizio attività, mentre i secondi andavano soggetti a permesso di costruire (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323).

Ricordiamo che in Regione Lombardia, la l.r. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), stabilisce all'articolo 4 che
I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici (comma 5).
Risorse: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Regione Lombardia: contributi agli enti locali per la costituzione di idonee strutture per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche

Con delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti Locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, nel contempo individuando la copertura finanziaria per l'assegnazione dei contributi nella misura di euro 500.000,00. la disposizione costituisce attuazione dell'articolo 79, comma I, lettera b, della l.r. 12 del 2005, che di seguito riportiamo
Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Risorse: delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008 [pdf]

Commissioni paesaggio: modifiche ai criteri per la composizione

Preso atto delle problematiche connesse alla d.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7977, la Regione Lombardia ha rilasciato la deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008, con cui
CONSIDERATE le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;
VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 81 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;
RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;
ha deliberato
1) di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 81 7977;
2) di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato: "i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado"
Allegati
- Deliberazione VIII_7977 del 6 agosto 2008 (649 kb) pdf
- Deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008 pdf

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Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Prime istruzioni alle Province in materia di AIA

Con delibera GRL n. VIII/7492 del 20.6.2008 la Regione Lombardia ha rilasciato le istruzioni di primo impianto in materia di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientale da parte delle Province, cui sono state rimesse le relative competenze in materia ex articolo 8, comma 2, l.r. 24 del 2006 (La provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003. La Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonchè per la definizione delle spese istruttorie.)

Risorse:

Schede incontro 11 settembre 2008

RIFERIMENTI: modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio / disposizioni regionali lombarde in vista della scadenza del 31.12.2008 per la verifica delle subdeleghe paesaggistiche (art. 146 d.lgs. n.42/2004)

OGGETTO: sono disponibili le schede redatte a seguito degli interrogativi emersi nel corso dell'incontro di studio dell'11 settembre 2008. Le schede sono scaricabili (in formato PDF), a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/urbaniter.pdf. Si ringraziano i presenti all'incontro per la partecipazione e la collaborazione.

D.L. 112/2008: possibili profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma.

Nel profluvio normativo che caratterizza la prima fase dell'attuale esecutivo, è forse passata inosservata la disposizione contenuta nell'articolo 58 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L.

I profili di possibile illegittimità costituzionale si annidano nel comma secondo, dove l''inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni non solo "ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica", ma soprattutto costituisce variante allo strumento urbanistico generale che "non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni".

Il riparto delle competenze tra Stato e enti locali in materia di pianificazione urbanistica viene, ovviamente, scardinato, mentre la norma ha il sapore di palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Enti locali nella misura in cui è frutto del solo esecutivo.

I profili illustrarti restano anche dopo le correzioni apportate in sede di conversione, dove al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo:
La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
Il testo definitivo dell'art. 58, Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. 21 agosto 2008, n. 195)
  1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
  2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
  3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'ente proprietario dei beni da valorizzare.
  7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Beni paesaggistici: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008 , con la quale ha dettato i criteri cui gli enti locali, titolari delle funzioni di cui all'articolo 80 della l.r. 12/2005,
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".
Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

In buona sostanza:
  • il legislatore nazionale ha rimesso alle regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 148 d.lgs. 42/2004);
  • nel far questo questo, il legislatore nazionale si è limitato a porre come condizione ^sostanziale^ che le commissioni siano composte da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • in un sussulto di dignità il legislatore nazionale ha da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 la data entro la quale le regioni sono tenute a verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice, pena la decadenza dei poteri di subdelega in capo agli enti in questione;
  • la regione Lombardia ha ritenuto che i requisiti in questione siano soddisfatti con la costituzione delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005, intervendo in modo assai blando nei criteri di composizione delle stesse.
Mentre nei ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici^ (par. 5.5) si affermava a chiare lettere che "la legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali" e che "sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc.", la delibera 67977 impone:
  • per il presidente della Commissione: laurea, abilitazione all'esercizio della professione e ^qualificata esperienza^ nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
  • per i componenti della Commissione: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore "in una materia attinente" (il listato è nostro)
    • l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
    • la progettazione edilizia ed urbanistica,
    • la tutela dei beni architettonici e culturali,
    • le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali".
Il che a dire, interpretando letteralmente:
  • che per il Presidente la laurea può anche essere slegata da materie attinenti la tutela e la valorizzazione del territorio;
  • che per i componenti non è necessaria l'abilitazione alla professione, quando laureati, mentre per i diplomati il titolo di studio può essere connesso anche a una sola delle materie elencate;
  • nessun criterio relativo alla composizione della commissione nel complesso è indicato (la commissione potrebbe, ad esempio, essere composta solo da agronomi).
Se si voleva elevare il livello di professionalità e competenza delle Commissioni per il paesaggio non sembra, con tutto il rispetto, che il metodo scelto sia quello corretto. E soprattutto non sembra che la sostituzione degli odierni esperti con le Commissioni in questione corrisponda, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale:
  • alla condizione posta dal legislatore nazionale in ordine alla composizione da parte di "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • all'obbligo di verifica della sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146.
Risorse: D.G.R. 6.8.2008, n. 7977 (PDF)

Il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle modifiche ex d.lgs. 63/08 e l. 129/08

Il d.lgs 63 del 2008 e la legge 129 del 2008 hanno apportato importanti modifiche al modulo procedimentale del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In vista dell'incontro dell'11 settembre 2008, viene tracciato un primo quadro delle novità.

L 129/2008

L 129/2008

Accortosi delle problematiche legate al vuoto normativo prodotto dalla recente riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio, il legislatore ne ha riscritto l'articolo 159 in sede di Legge 2 agosto 2008, n. 129, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini".

Il testo completo:
Art. 4-quinquies.
Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza».

11 settembre 2008: le modifiche al Codice Urbani in tema pianificazione paesaggistica e gestione dei beni soggetti a tutela

Oggetto dell'incontro

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 84 del 9 aprile 2008 i decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Numerose le novità introdotte: nel corso dell'incontro saranno trattate quelle relative alla pianificazione paesaggistica e quelle connesse alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica.

Info

L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si terrà a Como, Giovedì 11 settembre 2008, presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, piano 1^ del palazzo di Giustizia di Como.

Pagina dedicata

http://www.studiospallino.it/formazione/11.9.08.htm

Materiali

Rifiuti: la UE boccia il decreto legge n. 90/2008

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 120, del 23 maggio 2008, il Decreto legge n. 90 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”. Secondo quanto si legge sulla rivista online Valori, la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea avrebbe bocciato, nella serata di venerdì, il decreto. Per i funzionari della Direzione generale Ambiente, il provvedimento risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
[...] alla Commissione non sono andati giù, in particolare, l'articolo 9 (relativo alle deroghe sulla valutazione di impatto ambientale per i siti che saranno adibiti a discariche) e l'articolo 18 (che prevede un lungo elenco di deroghe alla normativa vigente in materia ambientale, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali).
La decisione non può che essere scontata: chi si occupa quotidianamente di procedimenti amministrativi non può non stupirsi nel leggere, all'articolo 18, che per le finalita' di cui al decreto il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

Ossia:
  • regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
  • legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici», articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
  • regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
  • regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
  • regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
  • legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12;
  • R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»;
  • legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
  • legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
  • D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
  • legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali», articolo 8, comma 1, secondo periodo;
  • legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
  • legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
  • legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
  • decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
  • D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  • legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
  • legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
  • legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
  • D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
  • legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
  • legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
  • D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  • legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
  • D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione enerale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
  • decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
  • decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
  • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  • legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
  • decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
    decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
  • decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
  • decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
  • decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre
    1999, n. 554;
  • decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
  • decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
  • legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
  • decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
    articoli 18, 46, 225 e allegati;
nonchè, tanto per essere sicuri di non dimenticarsi nulla,
  • "le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi";
  • le "leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire".
Risorse:

Processi di trasformazione territoriale e forme di partecipazione digitale

Nel 2007 la Regione Lombardia ha fatto suoi i principi partecipativi fissati dalla convenzione di Århus in tema di valutazione dell'impatto ambientale di scelte di pianificazione territoriale. L'articolo illustra l'uso inefficace, in alcuni siti lombardi, delle tecnologie adottate dalle amministrazioni locali al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella delibera regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007, in materia di partecipazione ai processi di valutazione ambientale, con quanto ne deriva in termini di possibili profili di illegittimità del provvedimento finale.

Link: http://www.studiospallino.it/interventi/vas_partecipazione.htm

Pubblicato l'8 maggio 2008 su www.studiospallino.it

Risarcimento dei danni verso la pubblica amministrazione: la Cassazione smentisce il Giudice Amministrativo

Il Sole 24 Ore di oggi, 30 aprile 2008, riporta la notizia della sentenza n. 9040 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, depositata l'8 aprile 2008, secondo cui il giudice amministrativo non può rifiutarsi di provvedere sull'istanza di risarcimento di danno proposta nei confronti di una pubblica amministrazione adducendo come motivo la mancata preventiva impugnazione dell'atto sospettato di illegittimità. Il che a significare, oltre che l'ovvio conflitto con la giurisprudenza amministrativa, che i termini per avviare in sede giudiziale la pretesa risarcitoria decorrono non dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ma dalla data dell'illecito.

Codice dei beni culturali e del paesaggio: le modifiche della bozza Rutelli

Il 12 febbraio scorso il ministro Chiti ha trasmesso al Presidente del Senato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio». Numerose le integrazioni (le terze) al Codice: avremo modo di commentarle più approfonditamente. In questa sede basti ricordare le modifiche in materia di nozione di paesaggio, di pianificazione paesistica e di rapporti tra Stato e Regioni, nonché tra Regioni e amministrazioni locali , di nuovo regime delle autorizzazioni paesaggistiche e di regime transitorio. Il testo dello schema di decreto è disponibile, in uno con il parere, a questo indirizzo:

Regione Lombardia: progetto di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità

Con delibera n. 6425 del 16 gennaio 2008 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato un disegno di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, nell'intento di completare il quadro normativo contenuto del DPR 380/2001 alla luce, soprattutto, delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12 del 2005 (legge per il Governo del Territorio). Il testo del disegno di legge, della delibera e della relazione illustrativa sono disponibile all'indirizzo:

Il gioco del paesaggio (Como, 16.2.2008)

E' disponibile il testo dell'intervento ^Il gioco del paesaggio^, al convegno Costruire il lago? Quale futuro per il paesaggio del Lario [Como, 16 febbraio 2008, Amministrazione provinciale di Como].
Link:
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