28 febbraio 2008: nuove regole in materia di pianificazione attuativa alla luce della sentenza T.A.R. Lombardia n. 6541/07

Lo studio organizza per Giovedì 28 febbraio 2008, ore 15,00, un incontro di studio sulle modalità di gestione dei piani attuativi come scaturenti dalla sentenza n. 6541/07 del TAR Lombardia [file pdf], con cui è stata affermata - tra le altre cose - la vigenza e l'operatività, anche per i piani attuativi, dell'articolo 16 della legge urbanistica del 1942 che fa obbligo agli enti locali di inviare in Soprintendenza i progetti di piani particolareggiati, posti in ambiti vincolati, prima della loro approvazione e di attenersi al parere della Soprintendenza stessa.

L'incontro è riservato ai clienti dello studio.

Per informazioni e segnalazioni:

Finanziaria 2008: disposizioni in materia di edilizia e urbanistica

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 la legge 24 dicembre 2007, n. 244: legge finanziaria 2008. Come da tradizione, nonostante gli appelli dello stesso capo dello Stato ad una Finanziaria comprensibile ai cittadini, il Parlamento riesce nell'impresa di licenziare un testo normativo di 1.193 commi su tre articoli. Tra le del tutto disomogenee disposizioni, vale segnalare le seguenti in materia di gestione del territorio:

Articolo 1, comma 258: nonostante la decisione n. 348/2007 della Corte Costituzionale in materia di espropri, introdotto l'istituto della ^cessione gratuita^delle aree per non meglio definiti interventi di ^edilizia residenziale sociale^
Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
Articolo 1, comma 259: nonostante la devoluzione in materia di pianificazione urbanistica, introdotto l'istituto della ^volumetria premiale^per non meglio definiti interventi di ^edilizia residenziale sociale^
Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 259.
Articolo 1, comma 288: a partire dal 2009, niente permesso di costruire senza certificazione energetica
A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Articolo 1, comma 289: dal 1° gennaio 2009 niente permesso di costruire senza impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
Articolo 2, comma 8: salta il vincolo di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal t.u. dell'Edilizia (ma solo sino al 2010 ...)
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Articolo 2, comma 282: niente permesso di costruire senza certificazione energetica
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.
Articolo 2, comma 340: incremento della dotazione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive
Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Articolo 2, comma 341: oltre alla sospensione dei lavori, introdotta la possibilità del sequestro del cantiere
All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».
Risorse: il testo della legge finanziaria (Il Sole 24 Ore)

Finanziaria 2008: nuove regole in materia di espropriazione per pubblica utilità

Dopo la sentenza n. 348/2007 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 359 del 1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili, la Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)provvede a riempire il vuoto legislativo in materia. L'articolo 2, comma 89, del testo approvato il 21 dicembre 2008, sancisce il principio secondo il quale
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. Avremo certamente modo di discutere dell'espressione "interventi di riforma economico-sociale" vaga per la sua parte. Il legislatore è intervenuto anche sugli accordi di cessione, per l'ipotesi in cui non siano stati conclusi o lo siano stati "per fatto non imputabile all'espropriato" (altra espressione su cui si discuterà), ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva. In questi casi l'indennità è aumentata del 10 per cento.

Il testo completo delle disposizioni:
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

Piani attuativi e nulla osta ambientale: il TAR conferma l'obbligo dell'invio in Soprintendenza

Con sentenza n. 6541/07 emessa dal TAR Lombardia nel ricorso n. 3157/06, sezione seconda, è stata confermata la vigenza e l'operatività - anche per i piani attuativi - dell'articolo 16 della legge urbanistica del 1942 che impone agli enti locali di inviare in Soprintendenza i progetti di piani particolareggiati prima della loro approvazione e di attenersi al parere della Soprintendenza stessa.

Risorse:

Codice dei beni culturali: la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi delle Regioni

Mentre le regioni affilano le armi in vista della terza modifica al Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004), che si preannuncia ancor più invasiva delle precedenti rispetto alle competenze locali (v. Il Sole 24 Ore, 26.11.2007, p. 13), con la decisione n. 367/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2007, la Corte Costituzionale fa giustizia dei ricorsi proposti dalle regioni Toscana, Calabria e Piemonte avverso l'ultima modifica al Codice.
Due i passaggi di rilievo. Il primo riguarda l'affermazione del principio secondo il quale
la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
In sostanza, afferma la Corte, il sistema prevede e regola due tipi di interessi pubblici diversi, necessariamente distinti ed autonomi.:
quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.
Il secondo passaggio riguarda l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata in sede locale (articolo 159): là dove la Regione Toscana impugna l'art. 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004), «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto estende il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito», la Corte afferma a chiare lettere che al disposizione in questione:
non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.
Il passaggio sancisce definitivamente la correttezza del modello elaborato dalla giurisprudenza nell'assenza di una chiara indicazione del legislatore.

Risorse: Corte Costituzionale 7 novembre 2007, n. 367 (pdf)

Sopraelevazioni, normativa locale e distanze ex d.m. 1444: la posizione del Tribunale di Como

La recente decisione n. 1991/2007 del TAR Lombardia Milano, sezione II, in materia di distanze che i sottotetti realizzati ai sensi della l.r. 12/05 debbono rispettare, ha confermato l'orientamento sul punto del giudice ordinario, in particolare del Tribunale di Como, che da tempo afferma l'inderogabilità del d.m. 1444 rispetto alle normative speciali, locali o regionali che siano. Il commento rende disponibili i testi, oltre che della decisione del TAR Milano, di alcune decisioni significative in materia del Tribunale di Como e delle sue sezioni distaccate, sia in sede definitiva che di reclamo.

Link: http://www.studiospallino.it/interventi/sottotettiter.htm

L'ordine di demolizione non ammette inerzie

Il Sole 24 Ore di Lunedì 4 giugno riporta la notizia della decisione depositata il 24 maggio (caso Paudicio, ricorso n. 77606/01), con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per l'inerzia dell'amministrazione comunale di Agerola (Napoli) che, pur in presenza di una sentenza di ultimo grado che stabiliva l'illegittimità dell'opera e la legittimità dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, non ha attuato il provvedimento. A Strasburgo si era rivolto il proprietario di un immobile, per trovare un rimedio ai ritardi degli organi amministrativi che non avevano dato seguito alla demolizione di una stalla costruita da un vicino, condannato per abuso edilizio. I giudici europei hanno riconosciuto la violazione del suo diritto di proprietà, garantito dall'articolo 1 dei Protocollo n. 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per la Corte, infatti, il Comune, dopo la sentenza della Cassazione e la sua trasmissione da parte dell'ufficio dell'esecuzione, aveva l'obbligo di provvedere alla demolizione della costruzione non conforme alla legge senza attendere, come sostenuto dal Governo - la conclusione dell'iter amministrativo per la sanatoria richiesta dal proprietario della stalla che, tra l'altro, si protraeva da ben 12 anni. La decisione si pone nel solco opposto rispetto alla tradizione giurisprudenza amministrativa, che vede nella pendenza di un procedimento di sanatoria, la causa ostativa (o quantomeno sospensiva) all'esecuzione di un ordine di demolizione già emesso. Altrettanto innovativi sono i profili della decisione che evidenziano come:
  • omissioni nell'esecuzione di una sentenza costituiscono una violazione del diritto di proprietà, senza che sia necessario accertare se, eseguendo il provvedimento, risulta assicurato «un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti individuali»;
  • è del tutto ininfluente, per la violazione del diritto di proprietà, la mancata attivazione di un procedimento per il risarcimento dei danni da parte del proprietario dell'immobile leso dalla costruzione abusiva.
La Corte ha disposto un indennizzo di 5.000 euro per il danno morale dovuto «alla frustrazione causata dal rifiuto o dall'omissione dell'amministrazione di procedere alla demolizione della costruzione abusiva» a cui ha aggiunto 3.090 euro per le spese legali.

Materiali: decisione Corte Europea dei diritti dell'uomo, caso Paudicio, n. 77606/01 depositata il 24.5.2007 (in francese)

Link: Corte Europea dei diritti dell'uomo: database delle decisioni

Indirizzi per la programmazione urbanistica del settore commerciale in Regione Lombardia

Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta del 13 marzo 2007 e su proposta della Giunta regionale, ha approvatogli "Indirizzi Generali per la Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale"ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 23 luglio 1999, n. 14. Secondo quanto affermato dalla Regione, il documento affronta il ruolo degli strumenti di pianificazione, definiti ai diversi livelli dalla l.r. 12/2005, rispetto allo sviluppo del settore commerciale e definisce gli indirizzi generali per le politiche commerciali a livello comunale.
In particolare:
  • il Piano Territoriale Regionale (PTR) e i Piani Territoriali Regionali d'Area, dovranno fornire indicazioni di riferimento per le politiche territoriali regionali ed infraregionali, ai fini dell'equilibrato sviluppo del settore commerciale nelle diverse zone della Lombardia;
  • il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dovrà esprimere obiettivi ed indirizzi per l'evoluzione della rete commerciale nel territorio provinciale, nell'ambito dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale, oltre a prescrizioni ed indirizzi per l'attenta localizzazione, il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale e la qualità dell'intervento, prevedendo anche forme compensative e finanziarie finalizzate a stimolare l'associazionismo tra Comuni;
  • i Piani di Governo del Territorio, strumenti di pianificazione comunale articolati in tre distinte componenti (Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole), dovranno affrontare quelle problematiche della distribuzione commerciale che si rapportano con la strutturazione esistente, con le esigenze di sviluppo, riorganizzazione o contenimento del settore commerciale, con le previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a scala sovracomunale nonché con la progettazione di nuovi insediamenti e la necessaria valutazione ambientale e paesaggistica;
  • negli indirizzi orientativi generali, vengono indicate le strategie, le azioni e le nuove previsioni urbanistiche relative al settore commerciale che i Piani di Governo del Territorio dovranno elaborare in coerenza con i contenuti della pianificazione sovracomunale, tenendo conto dei principi di minimizzazione del consumo di suolo, compatibilità ambientale, adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi, conservazione degli esercizi e delle aree commerciali storiche.
La Giunta Regionale - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 14/1999 - dovrà approvare nei prossimi mesi i criteri urbanistici per le attività di pianificazione e gestione degli enti locali in tema di valorizzazione e qualificazione commerciale degli insediamenti urbani.

Il testo del documento è disponibile, in formato PDF, qui.

AGGIORNAMENTO 

La Regione Lombardia ha successivamente approvato la Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere , il cui art. 150 disciplina la programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province (link)
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